sabato 1 maggio 2010

TRIBUTI= CASSE DEL COMUNE...


"Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico"
E' ciò che si direbbe davanti ad un ennesimo errore commesso individualmente o colletivamente. Nonostante le vicissitudini legali e le conseguenze negative subite dagli Enti locali,tra cui anche Scalea che risulta al 7°posto dai verbali della commissione del MEF, Enti locali che per anni si sono avvalsi della collaborazione di Tributi Italia spa ex San Giorgio, ex Ausonia, ex IPE (tutti matrimoni falliti) sembra proprio che stiamo per ricascarci. L'amministrazione Russo l'autunno scorso a pochi mesi dalla scadenza del mandato ha indetto una nuova gara d'appalto per l'affidamento dei tributi comunali. Ma come? Dopo tutto ciò che era successo? Qualche euro in più in cassa non avrebbe fatto comodo a tutti gli scaleoti? Russiani e non? Ma la conclusione affannata e contrastata del secondo mandato, l'avvicinarsi della campagna elettorale,la stesura dei programmi ,la compilazione delle liste ,hanno distratto la Giunta Comunale che nello scorso febbraio , a scadenza gara, ha aggiudicato l'incarico alla CENSUM srl di Rutigliano e ha dimenticato di informare i cittadini. Ciò che lascia perplessi è che nessuno nei numerosi incontri pubblici svoltisi nel mese di marzo lo abbia fatto. Anche chi ha proposto la costituzione di una cooperativa di servizi da affiancare all'ufficio tributi del Comune come cavallo di battaglia nei propri programmi. La trasparenza e l'informazione alla comunità e non al "popolo"(parola forse da evitare visto che siamo nel terzo millennio e non nel Medioevo) sono state ancora una volta dimenticate. allora ci chiediamo:Perché consegnare ancora una volta centinaia di migliaia di euro ad una società lontana da noi centinaia di chilometri e che assumerà part-time con contratto a progetto ? Perché non utilizzare queste grandi cifre per realizzare qualcosa che resti alla comunità scaleota? Come mai tanto interesse ? E inoltre chi è questa CENSUM srl? Chi la rappresenta?
La CENSUM srl ha sede legale a Rutigliano P.zza Aristotele, è iscritta all'Albo Dipartimento delle Finanze sez. riscossione tributi al n°99 con legale rappresentante Rag. REDAVID VITO. Andando indietro di qualche mese e precisamente al maggio 2009 prima della CENSUM esisteva la SER.FIN srl con sede a Castellaneta città dove ha la sede operativa la CENSUM e pensate stesso indirizzo e con legale rappresentante Sig. Campolucci Giuseppe. Ma ancora qualche anno prima troviamo la EUROGEST con sede a Rutigliano e sapete dove?In P.zza Aristotele 22 (stesso indirizzo di CENSUM e anche stesso recapito telefonico 0804762710) con presidente del CdA Rag. REDAVID VITO e per finire compare anche la S:E:S:A:M con sede a Monopoli e rappresentata dal Dott. TENERELLI LIVIO ma di cui è stato sino al giugno 2003 rappresentante il sig. MASTRONARDI CARLO. Nomi,recapiti telefonici e domicili che si ripetono...
Da informazioni tratte da Internet (dove si trova di tutto anche le delibere comunali,le gare d'appalto dettagliate e trasparenti di quasi ,e sottolineo quasi, tutti i Comuni d'Italia, di allego estratti) il Sig. TENERELLI LIVIO risulta essere il vero Amministratore della società CENSUM in quanto partecipa a numerosi convegni dell'Università di Bari come relatore con la qualifica di Amministratore delegato della soc. CENSUM .Lo troviamo il 22 aprile 2009 " Il Laworo",il 5 ottobre 2009 "Gestione e riscossione degli usi civici nelle tematiche di applicazione" e recentemente il 22 febbraio in un convegno UDC con la sen Adriana Poli Bortone su "giovani,scuola,occupazione,sviluppo".Attualmente la Censum è presente nei Comuni di Diamante, Gravina di Puglia; Putignano, Lentate sul Seveso Casteltermini, Orosei, Casamassima, Lequile ,Marcianise, Ariano irpino e >Bisignano dove i cittadini la scorsa estate si sono visti recapitare cartelle esattoriali retroattive di 10 anni pena fermo amministrativo. In tutte queste cittadine i versamenti vengono effettuati su conto corrente della società e non del Comune .
Sono fiduciosa nella nostra nuova amministrazione molto attenta al bene pubblico, alle necessità primarie della comunità ,alle esigenze di tutte le categorie sociali,alle richieste e alle proposte di chi vuole collaborare per rendere scalea una cittadina nuova, al passo con i tempi, all'avanguardia, dove non è un privilegio individuale far parte del consiglio comunale ma è dimostrare l'integrità propria,il rispetto della legalità, il rispetto delle generazioni future, di chi incontriamo per strada, di chi ci dà una stretta di mano...
di Giovanna Fiore

ESTRATTO DOCUMENTI ESPLICATIVI


DOCUMENTO 1:
DELIBERA AFFIDAMENTO CENSUM – COMUNE LENTATE

OGGETTO: Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla
Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e per la gestione del servizio delle
pubbliche affissioni. Approvazione capitolato d’oneri.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta dell'Assessore al Bilancio in base alla quale viene adottato il presente
provvedimento;
Premesso che:
- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 668 del 30/12/2004 il
Comune, a seguito di espletamento della procedura di pubblico incanto avviata con
determinazione del Responsabile del Settore Finanze e Tributi n. 469 del 07/10/2004,
aggiudicava alla società S.E.S.A.M. s.p.a. di Monopoli (Ba) la concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni, nonché per la fornitura di impianti per il servizio di pubbliche affissioni per il periodo
dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2010, alle condizioni stabilite dal capitolato d’oneri
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 27/09/2004 e dal contratto rep. n.
4209 stipulato in data 28/02/2005;
- con determinazione del Responsabile Area Risorse Finanziarie e Personale n. 332/63/08 in data
18/06/2008 è stato preso atto del conferimento da parte di S.E.S.A.M. s.p.a. del ramo d’azienda
relativo ai servizi di gestione tributi a EUROGEST s.p.a., con atto notarile in data 18/03/2008
rep. 4476 notaio Giuliani Annalinda;
- con determinazione del Responsabile Area Risorse Finanziarie e Personale n. 516/83/09 in data
20/10/2009 è stato preso atto del conferimento della EUROGEST s.p.a. nella società CENSUM
s.r.l., con atto notarile in data 30/04/2009 rep. n. 48084 notaio Ladisa Giuseppe;
- con propria deliberazione n. 209 in data 02/12/2009 il contratto d’appalto per la gestione del
servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità ad aggio è stato prorogato fino al
31/03/2010;
Dato atto che, per gestire nei prossimi cinque anni il servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, è intenzione di questa
amministrazione continuare ad avvalersi di un concessionario esterno, scelto attraverso
l’espletamento di gara d’appalto nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs.
163/2006, con aggiudicazione, in base al criterio di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, ovvero a
favore dell’impresa che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo
economico-progettuale mediante la valutazione del progetto tecnico e del prezzo;
Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in ordine alla competenza a deliberare,
trattandosi di atto che non modifica il sistema di gestione, limitandosi ad attivare gli uffici per la
selezione del contraente in seguito alla scadenza del precedente contratto;
Visto il capitolato d’oneri predisposto dall’Area Risorse Finanziarie e Personale – Ufficio
Tributi per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e per la gestione del servizio delle
pubbliche affissioni, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Riconosciuta la rispondenza di tale elaborato alle finalità da perseguire e ritenuto di doverlo
approvare;
Visto il Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993;
Visto il Decreto del Ministero delle Finanze n. 289 del 11/09/2000;
Visti gli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997;
Visto il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, diritto sulle
pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio”, approvato con deliberazione del Commissario n.
265 del 02/06/1994;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come da allegato;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, il capitolato d’oneri predisposto dall’Area
Risorse Finanziarie e Personale – Ufficio Tributi per l’affidamento in concessione del
servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti
sulle Pubbliche Affissioni e per la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, facente
parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di nominare Responsabile del procedimento il Dott. Alberto Cozza – responsabile dell’Area
Risorse Finanziarie e Personale.
3) Di demandare agli uffici comunali, ciascuno per le proprie competenze, l’adozione di tutti i
provvedimenti conseguenti ai fini dell’affidamento del servizio di cui all’oggetto, ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

DOCUMENTO 2:



Parabita: l''Udc prende posizione sulla TARSU

Al Sig. Sindaco di Parabita
Al Segretario del Comune di Parabita
Alla Giunta Comunale Ai Consiglieri Comunali






Oggetto: Avvisi di accertamento emessi dalla CENSUM srl


Facendo seguito al convegno organizzato dalla locale sezione dell’UDC di Parabita, tenutosi giorno 18 gennaio u.s., in cui questa Amministrazione Comunale è stata rappresentata dal Vice Sindaco Dott. Tommaso Fracasso, visto che dall’analisi della documentazione in nostro possesso, come relazionato dal dott. Fabrizio Camilli, risulta che gli avvisi di accertamento emessi dalla Censum s.r.l. appaiono illegittimi sotto molti punti di vista,

SI INVITANO

le Signorie Vostre a prendere atto ed a fornire risposte a quanto segue:



Aspetto amministrativo:

1) intestazione ad una ditta diversa da quella vincitrice dell’appalto.
Dopo molteplici passaggi di mano, abilmente coperti dietro fusioni, vendita di rami d’azienda, da SESAM a EUROGEST, da EUROGEST a CENSUM (fatti che riteniamo avrebbero dovuto sollecitare una precisa indagine da parte dell’amministrazione sui soggetti che si sono succeduti), riscontriamo, come nonostante la cessione dell’appalto risulti essere vietata specificatamente nel bando e prevista come ipotesi di interruzione immediata del contratto, si arriva ad una intestazione degli avvisi di accertamento a Censum srl e all’apertura sotto tale nome di conti correnti per il comune di Parabita.

Chi ha legittimato Censum ad operare ed in base a quale presupposto?
Di tale cambiamento di intestazione del soggetto affidatario è stata data adeguata pubblicità alla cittadinanza anche tramite manifesti come previsto dal capitolato d’appalto all’art. 33? Eurogest e Censum sono due entità distinte, hanno una diversa partita Iva, la prima è una spa, la seconda è una srl, solo Censum è ora iscritta all’Albo Nazionale Riscossori, a nulla importa che Censum sia società controllata da Eurogest. Eurogest non può delegare Censum a fare le attività di un appalto vinto sotto altro nome (SESAM).

Il capitolato d’oneri all’art. 30 e il contratto d’appalto all’art. 7 dicono che: ‘E’ fatto divieto di cedere, subappaltare e dare a cottimo a terzi, in tutto o in parte, la gestione dei servizi formanti oggetto dell ‘appalto, sotto pena della risoluzione del contratto, del risarcimento di ogni conseguente danno ed inoltre perdita della cauzione” La delibera di Giunta comunale del 2008 che “avalla” il passaggio di ramo d’azienda da SESAM a EUROGEST cita a sua giustificazione l’art. 116 del D.lg. 163/2006, che regola le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione negli appalti in generale. Ma questo appalto prevede una ipotesi più restrittiva e ad esso tale legge non può essere applicata, perché l’Amministrazione Comunale ha deciso che qualsiasi “passaggio” di titolarità (inclusa quindi la cessione di ramo d’azienda) determina lo scioglimento del contratto stesso.


Aspetto tributario:

1) mancanza di firma del funzionario responsabile.
L’indicazione del funzionario responsabile, sig. Giuseppe Campolucci, che in realtà è il vicepresidente della ditta Censum srl rende l’avviso di accertamento nullo. Infatti:• gli avvisi di accertamento devono essere firmati dal funzionario responsabile del tributo, comunque dipendente dell’Ente pubblico da cui l’avviso promana;• la firma del funzionario sancisce il fatto che tale Avviso di Accertamento e tutti gli atti di riscossione conseguenti derivano dall’Ente pubblico.

Si nota inoltre, come la determina di assegnazione al sig. Campolucci è stata fatta “d’urgenza” dal Funzionario responsabile del settore quando mancavano pochi giorni alla stampa degli avvisi di accertamento e a seguito di sollecitazione della ditta stessa.
Si cita nella determina un riferimento all’art. 87 legge 549/1995 che riguarda solo il fatto di poter sostituire alla firma autografa del funzionario, una firma meccanizzata, nel caso di stampa di avvisi di accertamento in massa, come nel nostro caso, purché vi sia una determina di autorizzazione a tale omissione. Ma il funzionario nominato responsabile del tributo, che possa firmare gli avvisi di accertamento rendendoli validi, deve essere nominato con delibera della Giunta comunale, in base ad esempio alla legge 504/1992 art 11 per l’ICI : “Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l ‘esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell ‘imposta, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi” In nessun caso il funzionario può essere un soggetto non dipendente dell’Ente che è titolare del Tributo. Moltissime sentenze riguardano questo aspetto, per citarne una: L ‘avviso di accertamento, costituisce atto amministrativo suscettibile di incidere sulla sfera giuridico-patrimoniale del contribuente e deve pertanto contenere tutti gli elementi essenziali tipici degli atti giuridici della Pubblica amministrazione.

Ne consegue la nullità assoluta dell’avviso di accertamento privo della sottoscrizione del soggetto responsabile dell ‘ufficio ovvero di altro soggetto impiegato nella carriera direttiva all ‘uopo delegato (Sentenza n. 46 del 9 Maggio 2007 Commissione Tributaria prov.le di Vicenza, sez. V) Si chiede di conoscere se esista la delibera di Giunta e chi sia il funzionario responsabile nominato.
Se tale delibera non esiste, come sia possibile che un dirigente faccia una determina affidando ad un soggetto terzo le funzioni che competono solo ad un soggetto interno all’amministrazione.

2) Avvisi di accertamento cumulativi.
Non è possibile emettere un avviso di accertamento cumulativo per più anni, essendo opportuno che il contribuente possa distinguere anno per anno per poter verificare l’esattezza dei dati e richiederne l’eventuale rettifica o annullamento, come prescrive lo Statuto del Contribuente.Ciascuna avviso deve riportare:

- una annualità;
- la motivazione della sua emissione;
- le norme di legge e di regolamento applicabili a quella annualità; etc...

in modo che il contribuente possa agevolmente “capirlo”.
Inoltre, non è sintomo di comportamento efficiente da parte dell’amministrazione comunale far passare tanti anni ed emettere un avviso che riporta più annualità con sanzioni su ogni annualità; si raggiungono cifre astronomiche che vengono recapitate ai cittadini già in stato di difficoltà. Questo comportamento vessatorio è contrario alle norme dello Statuto del Contribuente. Il Comune dovrebbe emettere un primo avviso di accertamento per un’unica annualità, con la sanzione per omessa o infedele denuncia, completo di motivazione, riferimenti normativi, firma del funzionario responsabile.

Una volta definito tale primo atto con la collaborazione del contribuente, dovrebbe d’ufficio “sanare” la posizione, richiedendo al contribuente solo l’imposta non versata e gli interessi legali.

(ma questo modo di ragionare non fa comodo alla società affidataria che percepisce l’aggio in percentuale sull’importo accertato)

3) Alcune annualità risultano prescritte.
Premesso che se si appura che il signor Campolucci non poteva essere nominato funzionario responsabile, tutti gli avvisi sono nulli, si precisa che, se l’avviso di accertamento è stato notificato a Gennaio 2010, l’annualità 2004 Tarsu è prescritta.

4) Discutibilità degli importi richiesti
Numerose risultano essere le inesattezze riscontrate sugli avvisi di accertamento pervenuti alle famiglie, tanto che i “distratti” o coloro i quali non hanno possibilità di una consulenza, rischiano di pagare somme di fatto non dovute a vantaggio in primis della società di riscossione (in virtù di un aggio sull’accertato e non sul riscosso) ed a seguire dall’amministrazione comunale che accumula somme di fatto non dovute.

Forti perplessità, sono inoltre legate alle richieste di pagamento della Tarsu anche sui garage , tema questo ampiamente dibattuto e disciplinato (vedasi l’art. 62, comma 2 della L. 507/93, la sentenza n° 12 del 12 febbraio 2009 della sezione XV della Commissione Tributaria regionale pugliese).

Peraltro il contribuente è stato indotto in buona fede a confidare nell’intassabilità dei box, anche dalla condotta tenuta dall’amministrazione comunale di Parabita non avendo mai quest’ultima preteso il pagamento della Tarsu anche sui box.

Per tutto quanto sopra,



SI SOLLECITA

Questa Amministrazione ad una verifica interna d’urgenza per appurare che tutta l’operazione sia lecita e gli atti emessi di conseguenza siano legittimi. Qualora gli avvisi di accertamento siano nulli per difetto di sottoscrizione, si invita l’amministrazione ad emettere un provvedimento di annullamento d’ufficio in autotutela che venga notificato a ciascun contribuente interessato, con le stesse modalità con le quali sono stati trasmessi gli avvisi di accertamento. In ragione di ciò, che le somme derivanti dagli avvisi di accertamento, eventualmente già pagate dagli ignari contribuenti siano rimborsate entro brevissimi termini con applicazione degli interessi legali a far data dal giorno dell’effettivo versamento.

Si informa sin d’ora, che in mancanza di un riscontro (entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente) ed in difetto di attivazione si procederà senz’altro per le vie legali, poiché a nostro avviso è anche necessario individuare i responsabili per il danno morale e materiale che i cittadini stanno sopportando a causa di questa vicenda.
Si comunica inoltre, che la presente sarà sottoposta a questa amministrazione comunale nella forma di “PETIZIONE POPOLARE”. In attesa di un riscontro, porgiamo distinti saluti.

Parabita,li 20/01/2010
Il Segretario

Alberto Cacciatore

1 commento:

  1. sono davvero confortato dal fatto che a scalea si stia muovendo un gruppo come voi.
    State dimostrando competenza e capacità.
    Forse il vostro posto dovrebbe essere in via plinio il vecchio.
    mi chiedo anche perchè non vi siate proposti con una lista vostra...
    ma forse preferisco non sapere la risposta.

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