di monica de carlo
Vi segnalo una importante sentenza del Consiglio di Stato, la n. 2821/2012.
Vi segnalo una importante sentenza del Consiglio di Stato, la n. 2821/2012.
Cosa è accaduto? Un cittadino chiede al Comune di estrarre copia di una delibera esercitando il proprio diritto di accesso agli atti. Il Comune rimene in silenzio e inerte. Il Tar riconosce il diritto del cittadino ad estrarre copia della delibera ma compensa le spese fra le parti. Il Consiglio di Stato invece afferma:"Nel caso di ingiustificata inerzia della PA in ordine ad una domanda di accesso agli atti, alla parte interessata spetterà un indennizzo per danno lecito da processo.di cui all’art. 26, comma 2, c. p. a.".
La pubblicazione delle delibere all’albo del Comune non incide sul diritto di accesso
In conclusione il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e condannato il Comune alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
In conclusione il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e condannato il Comune alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Le Pubbliche amministrazioni (Comuni, Province, Regioni, Scuole, etc) dovrebbero capire che l'accesso agli atti è un diritto che garantisce il corretto svolgimento della stessa attività delle PA. I dirigenti pubblici che si ostinano a considerare la pubblica amministrazione alla stregua dell'"Area 51" cagionano un danno grave allo Stato e ai cittadini.
Per questo forse, sarebbe più giusto che a pagare fossero i singoli e non le casse comuni.
Un passo alla volta......
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