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Qiu (collina) - Confucio |
di Luca Grisolia
Lunedì ci sarà il un consiglio comunale e si decideranno due fatti molto importanti.
Il primo riguarda l’occupazione e il
lavoro (adesione al PLL) , il secondo invece, la correttezza e la
trasparenza nella gestione economica e finanziaria dell’ente, con la nomina di un revisore.
Di seguito alcune informazioni relative ai punti che si
discuteranno in consiglio, presso la
sala consiliare del Comune di Scalea
PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
(PLL: Piani locali per il lavoro)
PREMESSO che nel decreto n. 17419 del 7 dicembre 2012 è stato
approvato «l’avviso pubblico per la presentazione e la selezione dei PLL -
“Piani Locali per il Lavoro”» strumento fondamentale per l’attuazione delle
politiche attive in una prospettiva di sviluppo locale, in grado di
intercettare le reali potenzialità di miglioramento del territorio, collegate
alla capacità dei luoghi di fare comunità, in grado di generare efficienza,
competitività, buona occupazione e potenziamento dei sistemi produttivi,
attraverso le seguenti linee di intervento:
22-2-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA -
Parte III - n. 8 1471
— inserimento occupazionale (apprendistato e dote
occupazionale per i giovani calabresi);
— incremento occupazionale (incentivi alle imprese per
l’assunzione di nuove unità lavorative);
— autolavoro; (micro-imprese, lavoro autonomo)
— voucher per la buona occupabilità, che rappresentano uno
strumento innovativo finalizzato a creare figure
professionali necessarie allo sviluppo delle reti di impresa.
I PLL si sviluppano attraverso 2 fasi:
— Fase 1. Presentazione della proposta di PLL, finalizzata
alla individuazione di filiere e/o meglio micro filiere produttive,
corrispondenti a concentrazioni produttive identificabili con il contesto
territoriale, o i luoghi di riferimento.
— Fase 2. Pubblicazione dei bandi disciplinanti la procedura
per l’attuazione delle linee operative proposte nel Piano Locale per il Lavoro
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
TESTO UNICO ENTI LOCALI
D.lgs. n. 267/2000 PARTE II Ordinamento finanziario e contabile
TITOLO VII Revisione
economico-finanziaria Articolo 234
Organo di revisione
economico-finanziario.
1. I consigli comunali, provinciali e delle città
metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di
revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili,
il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle
comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio
comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della
comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di
cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i
nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta
esecutività della delibera di nomina.
Articolo 239
Funzioni dell'organo
di revisione.
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare
secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei
documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un
motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del
parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente,
dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure
atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono
obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti
conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure
proposte dall'organo di revisione;
c) vigilanza sulla
regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente
all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività
contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di
campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine,
previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni,
decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo
esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e
proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della
gestione;
e) referto all'organo
consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai
competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui
al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e
documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per
l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può
altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto
dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la
partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati
i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni
di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti
locali;
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le
attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di
impegni di spesa.
3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale,
dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto
stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'organo della revisione può incaricare della
collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o
più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi
compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale
hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti
delle funzioni affidate ai revisori.
Articolo 240
Responsabilità
dell'organo di revisione.
1. I revisori rispondono
della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la
diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Invitiamo tutti i cittadini volenterosi e responsabili a partecipare
con entusiasmo. Portate qualche contributo, raccogliete informazioni e testimoniate esempi di buona amministrazione. Non deleghiamo tutto alla cieca, forse possiamo essere di aiuto e contribuire al benessere del futuro dei nostri figli.
"Se cerchi una mano che ti aiuti nel momento del bisogno, la trovi alla
fine del tuo braccio" (Confucio)
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